Bonifiche ambientali: un inquadramento normativo

Le risposte alle domande più frequenti sul tema

Nella normativa italiana la prima disciplina specifica in materia di bonifica di siti inquinati è stata introdotta dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dal successivo decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni). Attualmente è il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) a disciplinare, al titolo V della parte IV, l’istituto giuridico della bonifica ambientale. Si precisa che tutti gli articoli di legge citati nel seguito si intendono appartenenti al suddetto decreto. Sono in questa norma definite le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio «chi inquina paga» (art. 239). Con il termine “bonifica” si identifica la nozione di riparazione, miglioramento, ripristino del bene ambientale. La finalità riparatoria della disciplina avvicina quindi le disposizioni sulle bonifiche a quelle sul cosiddetto “danno ambientale”, che sono contenute nella parte sesta del D.Lgs. 152/2006. Infatti, entrambe le normative costituiscono attuazione della direttiva europea 2004/35/CE in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

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